Legge 56/89
Ordinamento della Professione di Psicologo
Articolo 1. Definizione della Professione di Psicologo
La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di
sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Articolo 2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia
mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata
documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro della pubblica istruzione.