ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
Secondo l’art. 2229 del Codice Civile l’esercizio delle professioni intellettuali è subordinato all’iscrizione ad albi o elenchi, tenuti presso i relativi Ordini o Collegi professionali.
Nello specifico la professione di psicologo è regolamentata dalla Legge 56/89, che sancisce che la professione di psicologo è riservata solo a coloro iscritti al relativo Albo e le cui competenze comprendono “l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità” e “le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
Inoltre l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia (…) presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti (…).